Il sinistro in acqua

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Il sinistro in acqua

I QUESITI DEI CLIENTI:
ISTRUZIONI PER OTTENERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO PROVOCATO DA UN NATANTE SCONOSCIUTO

A qualcuno non sembrerà scontato, ma anche il sinistro avvenuto a causa della circolazione di una barca è disciplinato, come l’incidente su strada, dalle previsioni del Codice delle Assicurazioni e quindi anche il sinistro con la barca rimasta sconosciuta rientra nelle ipotesi di garanzia del Fondo per le vittime della strada.

Per ottenere il risarcimento del danno il danneggiato avrà l’onere di provare:
1. che il sinistro sia stato cagionato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro natante
2. che lo stesso natante sia rimasto sconosciuto

A chi si chiede se occorra dimostrare di aver svolto autonomamente indagini per individuare il veicolo danneggiante si può rispondere citando un recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità per il quale “è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell’incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall’autorità giudiziaria, per l’identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo purché però egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi (Cass. n. 15367 del 13/07/2011)”.
Se poi il danneggiato è trasportato amichevolmente sulla barca la responsabilità del conduttore (vettore amichevole o di cortesia) e’ retta dall’articolo 2054 c.c., comma 1 (in tal senso si veda Corte di cassazione, Sezione Terza Civile, Sentenza del 19/11/2013 n. 25902), con la conseguente residualità della norma dell’articolo 414 codice navale sul trasporto amichevole, che resta riferibile alla sola navigazione mercantile. Peraltro l’articolo 123 del Codice delle assicurazioni (Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209), per le unità da diporto dotate di motore, prevede che esse non possano essere poste in navigazione “se non siano coperte dall’assicurazione della responsabilità civile verso terzi prevista dall’articolo 2054 c.c.”.
Anche tale norma richiama espressamente l’articolo 2054 c.c. e va letta unitamente all’articolo 40 c. dip., prevedendo una copertura assicurativa obbligatoria per la responsabilità verso i terzi del “conducente” e/o “proprietario” (ovvero dell’usufruttuario, del locatario, in caso di leasing, o dell’acquirente con patto di riservato dominio) per la navigazione in acque ad uso pubblico (od equiparate).
Il C.A.P., poi, analogamente alla Legge n. 990 del 1969, all’articolo 129 dispone che non viene considerato terzo (e non ha diritto ai benefici dell’assicurazione obbligatoria) il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro, perciò sono tutelati tutti i passeggeri, pur se svolgenti operazioni di ausilio alla navigazione.

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