Posso stipulare un contratto di convivenza se sono separata/o legalmente?

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Posso stipulare un contratto di convivenza se sono separata/o legalmente?

Risposta del legale: Il contratto di convivenza può essere sottoscritto solo da persone nubili o celibi o da persone divorziate.

Ciò significa che coloro i quali sono legalmente separati ma non hanno ancora richiesto ed ottenuto lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio con sentenza resa dal Tribunale competente, non possono stipulare contratti di convivenza.

La legge n. 76 del 2016, infatti, nel prevedere che i conviventi di fatto possano “disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza” (art. 50 Legge n. 76/2016), ha altresì disciplinato le ipotesi di nullità insanabile di detto contratto. In particolare, l’art. 57 della legge dispone che il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile, che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, se concluso:
– In presenza di un vincolo matrimoniale, unione civile o altro contratto di convivenza
– Tra parenti ed affini
– Da un minore di età
– Da persona interdetta giudizialmente
– In caso di condanna per delitto consumato contro il coniuge del partner
Il contratto di convivenza è altresì valido solo se stipulato in forma scritta, con atto pubblico e scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato, i quali ne attestano la conformità alle norme imperative ed all’ordine pubblico.

Il professionista che ha provveduto all’autenticazione della sottoscrizione del contratto ha l’onere di provvedere nei successivi dieci giorni alla trasmissione dell’accordo al comune di residenza dei conviventi ai fini della iscrizione all’anagrafe. A seguito dell’invio della copia del contratto a cura del professionista, l’Ufficiale di Stato Civile dovrà tempestivamente procedere alla registrazione della data e luogo di stipula, nonché data ed estremi della comunicazione effettuata dal professionista, nella scheda di famiglia dei conviventi e nelle schede individuali, oltre ad assicurare la corretta conservazione di copia del contratto agli atti dell’ufficio.

Solo a registrazione avvenuta il contratto sarà opponibile ai terzi.
Se si è interessati alla stipula di contratti di convivenza ed a comprendere i vantaggi e le tutele del contratto si può contattare lo studio tramite i recapiti presenti sul nostro sito.

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