Aspetto un bambino, ma non ti preoccupare!

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Aspetto un bambino, ma non ti preoccupare!

ASPETTO UN BAMBINO, MA NON TI PREOCCUPARE!

di LEGALE DI FIDUCIA

AVV. ILARIA BRUNELLI

(Ovvero: è ora di prepararsi a fare il genitore)

La proposta, solitamente della donna (molto giovane ma anche molto matura) che dice all’amante occasionale: “aspetto un bambino, ma tu non ti preoccupare, non te ne dovrai mai occupare, lo crescerò da sola” sarà frequente nelle commedie americane, ma nel nostro ordinamento non è affatto praticabile:

infatti sul genitore che riconosce il figlio nato al di fuori del matrimonio  incombono -senza possibilità di eccezione/rinuncia o dispensa- tutti i doveri propri della procreazione: cura, educazione, assistenza e ovviamente mantenimento, mentre il genitore che, tentando di assumere un basso profilo e confidando nell’offerta di esclusivo mantenimento dell’altro genitore” non riconosce il figlio,  nonostante qualsiasi accordo, può sempre essere convenuto in un giudizio di accertamento della paternità/maternità dal genitore che ha riconosciuto per primo il figlio oppure dal figlio stesso.

Nel giudizio di accertamento, poi, la prova della paternità/maternità potrà essere data con ogni mezzo, persino con l’ausilio di elementi presuntivi (Cass. 19.5.2010, n. 12307), e neanche ci si può rifiutare di sottoporsi ad esami genetici poiché l rifiuto ingiustificato di sottoporsi alle indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.c., anche in assenza di prova di rapporti sessuali tra le parti (Cass. 16.4.2008, n. 10051).

La sentenza dichiarativa della filiazione naturale produrrà gli effetti del riconoscimento, comportando per il genitore naturale i medesimi doveri propri della procreazione legittima.

Inoltre, se verrà chiesto dal genitore che si è occupato del figlio da solo, il Tribunale potrà condannare il genitore “latitante” a rimborsargli una quota delle spese sostenute per il mantenimento del figlio dal momento della nascita, mentre in caso di figli minori nel periodo di pendenza del giudizio, pure in assenza di esplicita domanda, il Tribunale potrà anche d’ufficio adottare i provvedimenti opportuni per il mantenimento del figlio (Cass. Civile 1 sez. 7960/2017).

Altro che me ne occupo da sola/o! Ce ne occupiamo in due e ciò sia ben chiaro….

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