Figli che rifiutano il genitore e accuse di PAS: il Tribunale di Rieti ribadisce la centralità del benessere del minore
Tribunale di Rieti, sentenza 18 dicembre 2025
Con una pronuncia articolata e di particolare interesse in materia di diritto di famiglia, il Tribunale
di Rieti affronta il delicato tema del rifiuto dei figli nei confronti di un genitore, delle accuse di
alienazione parentale e del corretto bilanciamento tra responsabilità genitoriale e interesse
superiore del minore.
La decisione si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale sempre più attento a
evitare automatismi valutativi e a privilegiare soluzioni fondate su evidenze cliniche e sul
benessere psicofisico del figlio.
Il rifiuto dei figli verso il padre
Nel caso esaminato, entrambi i figli avevano manifestato nel tempo un progressivo e strutturato
rifiuto nei confronti della figura paterna, arrivando a esprimere un disagio emotivo significativo
rispetto agli incontri e alle modalità di frequentazione.
Il Tribunale sottolinea come tale rifiuto non possa essere liquidato come mero comportamento
oppositivo indotto, ma debba essere attentamente analizzato alla luce:
delle esperienze vissute direttamente dai minori;
delle modalità di gestione della separazione;
della percezione soggettiva degli eventi familiari da parte dei figli, specie in età
adolescenziale.
Dalle relazioni dei servizi sociali e dalle audizioni emerge infatti che i minori erano in grado di
argomentare in modo coerente e articolato le ragioni del proprio disagio, facendo riferimento a
fatti concreti e non a narrazioni astratte o eterodirette.
Il padre e il richiamo alla PAS
Il padre aveva ricondotto il rifiuto dei figli alla condotta materna, evocando implicitamente
dinamiche riconducibili alla c.d. alienazione parentale (PAS) e sostenendo l’esistenza di una
coalizione madre–figli finalizzata all’estromissione della figura paterna.
Sul punto, il Tribunale adotta una posizione particolarmente prudente e rigorosa: pur prendendo
atto delle criticità relazionali e comunicative all’interno del nucleo familiare, esclude che possano
essere adottate decisioni giudiziarie fondate su teorie prive di un solido e condiviso
fondamento scientifico, soprattutto quando tali decisioni rischino di produrre effetti destabilizzanti
per il minore.
La sentenza richiama espressamente l’esigenza che ogni intervento giudiziario in materia di
relazioni genitoriali sia supportato da valutazioni cliniche attendibili e orientato alla tutela concreta
del figlio, non alla conferma di tesi accusatorie tra i genitori.
Le criticità materne e la prevalenza del benessere del minore
Un passaggio centrale della decisione riguarda il bilanciamento tra le criticità riscontrate nel
comportamento della madre e l’interesse del figlio minore.
La CTU aveva evidenziato:
- che entrambi i genitori erano in grado di offrire ai figli protezione e cura, educazione,
supporto sociale e capacità organizzativa, fornire loro stimoli loro adeguati alla loro età,
trasmettere i valori del proprio ambiente di appartenenza. Sia la madre che il padre sono in
grado di garantire ai figli un ambiente fisico adeguato e accogliente.
- che la madre ha aderito al percorso psicoterapeutico individuale presso il DSM
della ASL di Rieti. Dalla documentazione trasmessa emerge che “non si
evidenziano processi psicopatologici in atto, se non una manifestazione
comportamentale di ansia reattiva dovuta molto probabilmente alla situazione di vita
che sta vivendo”. Inoltre, si rileva che “durante il percorso psicoterapeutico si è
altresì osservato l’emergere della consapevolezza delle proprie risorse psicologiche
e delle sue capacità cognitive utili alla gestione dei conflitti in maniera adattiva”.
La CTU aveva riscontrato in capo alla madre un rapporto di complicità e relazione profonda
con entrambi i figli, ma aveva evidenziato anche:
- un persistente risentimento nei confronti del padre;
- difficoltà comunicative e conflittuali non del tutto superate.
Tuttavia, il Tribunale chiarisce che tali elementi, pur meritevoli di attenzione e di interventi di
supporto, non giustificano soluzioni drastiche quali il mutamento del collocamento o
l’affidamento esclusivo, laddove tali misure possano arrecare un danno maggiore al minore.
Secondo il Collegio, il benessere psicologico del figlio, già fortemente provato dalla conflittualità
genitoriale, deve prevalere su eventuali mancanze o rigidità di uno dei genitori, soprattutto in
assenza di una valutazione di inidoneità genitoriale.
Il principio affermato dal Tribunale
La sentenza afferma un principio di particolare rilievo pratico:
la tutela dell’interesse del minore non può essere subordinata alla “sanzione” del genitore
ritenuto più critico, né può fondarsi su presunzioni astratte di alienazione.
In presenza di un rifiuto genitoriale, il giudice deve:
- valutare la situazione concreta del minore;
- evitare interventi sperimentali o coercitivi;
- privilegiare percorsi graduali di supporto psicologico e alla genitorialità.
Considerazioni conclusive
La pronuncia del Tribunale di Rieti rappresenta un punto di riferimento importante nei procedimenti
di separazione ad alta conflittualità, ribadendo che:
– il rifiuto del figlio va ascoltato e compreso, non neutralizzato;
– la PAS non può essere utilizzata come categoria automatica di lettura del conflitto;
- l’interesse superiore del minore costituisce il criterio guida di ogni decisione, anche quando ciò comporti il sacrificio delle aspettative genitoriali.