Mutuo Condizionato
Si è rivolto al nostro studio un imprenditore artigiano il quale, per via di un periodo di difficoltà economica, aveva dovuto sospendere il pagamento del mutuo per l’acquisto della prima casa. La Banca gli aveva notificato il precetto per l’intero importo del mutuo, intenzionata a pignorare l’immobile.
Il cliente ha contattato il nostro studio, scelto sul territorio nazionale per la competenza specifica in materia, per trovare una soluzione che non comportasse la vendita dell’immobile.
La Banca, non ha lasciato spazio a trattative per ripianare la situazione debitoria mediante pagamenti rateali, pertanto è stato necessario intervenire nella procedura esecutiva per tutelare gli interessi del nostro assistito.
Lo studio si è attivato rapidamente coinvolgendo lo staff tecnico per un’analisi del precetto sia per verificare la correttezza dei conteggi delle somme richieste, sia per la verifica della legittimità dell’azione esecutiva.
Contestando la natura di titolo esecutivo del mutuo fondiario posto a fondamento dell’azione in quanto mutuo “condizionato” abbiamo ottenuto dal Tribunale di Verona in data 11 settembre 2025 un’ordinanza con la quale il GE ha sospeso l’esecuzione, condannando la Banca al pagamento integrale delle spese legali del giudizio.
Il Tribunale di Verona, accogliendo le nostre istanze difensive, ha accertato che:
- l’erogazione del mutuo era avvenuta tre giorni dopo la stipula del contratto;
- l’atto di erogazione e quietanza a saldo, risultava autonomo e non contestuale rispetto al mutuo;
- la documentazione prodotta dalla banca non aveva forma di atto pubblico né di scrittura privata autenticata.
Richiamando il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (in particolare Cass. civ., n. 17194/2015), il Tribunale ha ribadito che, ai fini della validità del mutuo quale titolo esecutivo, è necessario verificare che:
1 vi sia la trasmissione immediata della disponibilità giuridica della somma;
2 mutuo e atto di erogazione rispettino entrambi i requisiti di forma imposti dalla legge.
Nel caso di specie, tale requisito formale è stato ritenuto mancante, con conseguente ritenuta inidoneità del mutuo a costituire titolo esecutivo.
Adesso la Banca ci propone di trovare soluzioni transattive per il recupero del credito.
Obiettivo raggiunto!