Misure per le famiglie – Decreto “Cura Italia”

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Misure per le famiglie – Decreto “Cura Italia”

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Misure per le famiglie- coronavirus – covid -19- decreto legge  “cura Italia” 17 marzo 2020 n. 18  pubblicato su  GU 17 marzo 2020 n. 70.

Misure per le famiglie.

Il decreto Legge 18/2020 del 17.3.2020 ha previsto una serie di misure volte a sostenere le famiglie nell’emergenza causata dal Covid-19. In particolare:

Parte IGENITORI LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO:

                      I -A) Con figli di età non superiore a 12 anni:

due misure di sostegno alternative:

  1. SPECIALE CONGEDO PARENTALE –COVID 19 ( ART. 23 DL 18/2020)
  2. DURATA:  Lo specifico congedo spetta  a far data dal 5 marzo 2020, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 15 giorni, in considerazione della sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e della scuola di ogni ordine e grado, ad oggi fino al 3 aprile 2020;
  3. IMPORTO: è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto per il congedo di maternità  ( cfr. art. 23 Dlgs 151/2001, ma ad eccezione del comma 2 che prevede l’aggiunta anche del “ rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilita’  e agli altri premi o mensilita’ o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice” che dunque non si computa per lo speciale congedo parentale Covid-19.). Il periodo è coperto da contribuzione figurativa;
  4. A CHI SPETTA: ai due genitori anche affidatari in via alternativa complessivamente per 15 giorni, a condizione che nel nucleo non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività o di altro genitore disoccupato o non lavoratore;
  5. MODALITA’ OPERATIVA:  per fruire del congedo è stabilita dall’INPS; in particolare secondo le indicazioni dell’INPS messaggio 1281 del 20.3.2020 ( vedi https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201281%20del%2020-03-2020_Allegato%20n%201.pdf  e visita sito INPS per ulteriori aggiornamenti):

. chi ha già richiesto e alla data del 5 marzo già sta fruendo dei congedi parentali ordinari, non deve fare domanda perché  automaticamente l’INPS li converte nel congedo covid-19;

. chi invece non sta fruendo del congedo ordinario e vuole chiedere congedo covid 19, può presentare domanda al datore di lavoro e all’INPS utilizzando le modalità del  congedo ordinario;

  • SE HO GIA’ FRUITO DEL NORMALE CONGEDO PARENTALE? Se durante il periodo di sospensione si è fruito dei congedi parentali, tali periodi sono convertiti nel congedo speciale con diritto quindi alla stessa indennità prevista per il congedo speciale, e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
  • SE HO GIA’ ESAURITO LA FRUIZIONE MASSIMA INDIVIDUALE E DI COPPIA DEL NORMALE CONGEDO PARENTALE? Per il periodo dal 5 marzo alla fine della sospensione di asili e scuola si ha comunque diritto alle condizioni sopra indicate al congedo Covid -19;
  • In alternativa: BONUS BABY SITTER
  • A CHI SPETTA: genitori purchè non vi sia un genitore disoccupato o non lavoratore o che beneficia di sostegno al reddito.
  • DURATA: dal 5 marzo per lo stesso periodo di sospensione dei servizi educativi ( ad oggi  fino al  3 aprile 2020);
  • IMPORTO: complessivo di euro 600,00.  Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia  ( vedi  articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50);
  • MODALITA’ OPERATIVA:   la modalità per accedere al bonus è stabilita dall’INPS. Si consiglia quindi di verificare sul sito dell’INPS, il quale già con messaggio 1281 del 20.3.2020 ( vedi https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201281%20del%2020-03-2020_Allegato%20n%201.pdf precisa che occorrerà:
  • registrarsi tempestivamente come utilizzatori di libretto Famiglia sul sito INPS, nell’apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali >“Libretto Famiglia link”;
  • i/le baby- sitter dovranno registrarsi come prestatori sulla piattaforma dell’INPS dedicata alle Prestazioni occasionali, ed esercitando “l’appropriazione” delle somme nell’ambito di tale procedura;

                      BONUS BABY SITTER PER  i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio sanitariE PER il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19: ( ART. 25 DL 18/2020)

  • IMPORTO: è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro.
  • MODALITA’ OPERTATIVE: il lavoratore presenta domanda tramite i canali telematici dell’Inps e secondo le modalità tecnico-operative stabilite in tempo utile dal medesimo Istituto indicando, al momento della domanda stessa, la prestazione di cui intende usufruire, contestualmente indicando il numero di giorni di indennità ovvero l’importo del bonus che si intende utilizzare. per il resto si rinvia alle modalità indicate sopra nel messaggio inps 1281 del 20.3.2020 e successivi aggiornamenti.

                     I-B) Con figli di età tra 12 e 16 anni:

  • Per lo stesso periodo di sospensione ( dal 5 marzo e ad oggi al 3 aprile 2020)  e per la durata di 15 giorni  hanno diritto di assentarsi dal lavoro senza alcuna indennità e senza copertura figurativa; hanno diritto alla conservazione del posto con divieto di licenziamento; spetta ai genitori anche affidatari in via alternativa e sempre a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore;
  • MODALITA’ OPERATIVA: in particolare secondo le indicazioni dell’INPS messaggio 1281 del 20.3.2020, va presentata domanda di congedo covid-19 solo al proprio datore di lavoro e non anche all’INPS.

( vedi https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201281%20del%2020-03-2020_Allegato%20n%201.pdf  e visita sito INPS)

                   I-C) Con figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma

                            1,  della legge 5 febbraio 1992, n. 104  senza limiti di età, purché iscritti a scuole di

                          ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale:

            due misure di sostegno alternative:

  • SPECIALE CONGEDO PARENTALE –COVID 19 ( ART. 23 DL 18/2020)
  • DURATA:  Lo specifico congedo spetta  a far data dal 5 marzo 2020, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 15 giorni, in considerazione della sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e della scuola di ogni ordine e grado, ad oggi fino al 3 aprile 2020;
  • IMPORTO: è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto per il congedo di maternità  ( cfr. art. 23 Dlgs 151/2001, ma ad eccezione del comma 2 che prevede l’aggiunta anche del “ rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilita’  e agli altri premi o mensilita’ o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice” che dunque non si computa per lo speciale congedo parentale Covid-19.). Il periodo è coperto da contribuzione figurativa;
  • A CHI SPETTA: ai due genitori anche affidatari in via alternativa complessivamente per 15 giorni, a condizione che nel nucleo non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività o di altro genitore disoccupato o non lavoratore;
  • MODALITA’ OPERATIVA:  per fruire del congedo è stabilita dall’INPS; in particolare secondo le indicazioni dell’INPS messaggio 1281 del 20.3.2020 ( vedi https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201281%20del%2020-03-2020_Allegato%20n%201.pdf  e visita sito INPS per successivi aggiornamenti):

.  chi ha già richiesto e alla data del 5 marzo già sta fruendo dei periodi di prolungamento del congedo parentale di cui all’art. 33 Dlgs 151/2001, non deve fare domanda perché  automaticamente l’INPS li converte nel congedo covid-19;

.   chi invece non sta fruendo del congedo ordinario e vuole chiedere congedo covid 19, può presentare domanda al datore di lavoro e all’INPS utilizzando le modalità del  congedo ordinario;

. chi genitori ha figli maggiori di 12 anni e non ha in corso di fruizione un prolungamento del congedo parentale, può già usufruire del congedo COVID-19, ma dovrà presentare apposita domanda e nel caso in cui la fruizione fosse precedente alla data della domanda medesima, potrà farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che l’INPS assicura essere disponibile  entro la fine del corrente mese di marzo;

  • SE HO GIA’ FRUITO DEL NORMALE CONGEDO PARENTALE? Se durante il periodo di sospensione si è fruito dei congedi parentali, tali periodi sono convertiti nel congedo speciale con diritto quindi alla stessa indennità prevista per il congedo speciale, e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
  • SE HO GIA’ ESAURITO LA FRUIZIONE MASSIMA INDIVIDUALE E DI COPPIA DEL NORMALE CONGEDO PARENTALE? Per il periodo dal 5 marzo alla fine della sospensione di asili e scuola si ha comunque diritto alle condizioni sopra indicate al congedo Covid -19;
  • In alternativa: BONUS BABY SITTER
  • DURATA: dal 5 marzo per lo stesso periodo di sospensione dei servizi educativi ( ad oggi fino al  3 aprile 2020);
  • IMPORTO: complessivo di euro 600,00.  Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia  ( vedi  articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50);
  • MODALITA’ OPERATIVA:   per accedere al bonus è stabilita dall’INPS.
  • Come indicato da INPS messaggio 1281 del 20.3.2020, è possibile cumulare:

✓il bonus per servizi di baby-sitting con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia(6 + 12 per marzo e aprile).

✓Il bonus per servizi di baby-sitting con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.

                         BONUS BABY SITTER: PER  i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico    e

                        privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di

                        laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio sanitari   

                      E  PER il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le    

                    esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19: ( ART. 25 DL 18/2020):

  • DURATA: dal 5 marzo per lo stesso periodo di sospensione dei servizi educativi ( ad oggi fino al  3 aprile 2020);
  • IMPORTO: è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro.
  • MODALITA’ OPERTATIVE: il lavoratore presenta domanda tramite i canali telematici dell’Inps e secondo le modalità tecnico-operative stabilite in tempo utile dal medesimo Istituto indicando, al momento della domanda stessa, la prestazione di cui intende usufruire, contestualmente indicando il numero di giorni di indennità ovvero l’importo del bonus che si intende utilizzare. per il resto si rinvia alle modalità indicate sopra nel messaggio inps 1281 del 20.3.2020 e successivi aggiornamenti.
  • INOLTRE :
  • Permessi lavorativi retribuiti ( L. 104/1992) – ( art. 24 DL 18/2020):
  • A chi spetta: ai lavoratori che assistono le persone con disabilità grave ( secondo l’interpretazione dell’INPS con messaggio 1281 del 20.3.2020 – vedi https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201281%20del%2020-03-2020_Allegato%20n%201.pdf , che ha escluso che si applichi ai lavoratori con disabilità grave come invece si potrebbe ritenere da altra lettura della norma: infatti l’art. 33 comma 6 estende i permessi usufruibili ex art. 33 comma 3 anche ai lavoratori portatori di disabilità grave. Tale lettura estensiva è stata esclusa dall’INPS);
  • Cosa spetta: il numero di permessi retribuiti di cui all’art. 33 comma 3 L. 104 è incrementato di ulteriori 12 giorni complessivamente usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

Secondo l’interpretazione e le indicazioni fornite dall’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio con nota del 18.03.2020 pubblicata sul sito, oltre ai normali 3 giorni al mese i lavoratori hanno ulteriori 12 giorni, quindi complessivamente 18 giorni, e possono scegliere come distribuire i 18 giorni nei due mesi di marzo e aprile ( cioè i giorni di permesso non scadono a fine mese). Questa

interpretazione sembra confermata dall’INPS ( cfr. messaggio 1281 del 20.3.2020).

Ove, in attesa di ulteriori istruzioni operative dell’INPS, si volesse già fruire di tali ulteriori permessi, si consiglia di  concordarne con il proprio datore di lavoro la fruizione, aggiungendo le ulteriori 12 alle 3 già fruite o programmate e di indicare nella richiesta come causale l’Art. 24 comma 1 del Decreto Legge 18 del 17.03.2020.

  • Come si presenta la domanda ( messaggio INPS 1281/2020- ma si consiglia di verificare aggiornamenti sul sito INPS):

§ ll lavoratore  che ha già un provvedimento di autorizzazione ai permessi, con validità comprensiva dei mesi di marzo e aprile, non deve presentare una nuova domanda. Può già fruire delle suddette ulteriori giornate e i datori di lavoro devono considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi.

§ Il lavoratore privo di provvedimento di autorizzazione in corso di validità deve presentare domanda secondo le modalità già in uso. Il provvedimento di autorizzazione che verrà emesso sarà considerato valido dal datore di lavoro ai fini della concessione del numero maggiorato di giorni.

§ I lavoratori dipendenti per i quali è previsto il pagamento diretto dell’indennità da parte dell’INPS (lavoratori agricoli e lavoratori dello spettacolo a tempo determinato), devono presentare una nuova domanda secondo le consuete modalità solo nel caso in cui non sia già stata presentata una istanza relativa ai mesi per cui è previsto l’incremento delle giornate fruibili.

Roma, 20.03.2020

Avv Michele ACETO

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