COVID 19 – Denunce per violazioni alle misure adottate

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COVID 19 – Denunce per violazioni alle misure adottate

posto di blocco

In pochi giorni presentate decine di migliaia di denunce penali nei confronti dei cittadini che hanno trasgredito ai divieti imposti dal decreto “cura Italia”. Che esito avranno tali vicende?

Il rispetto delle misure imposte per il contenimento dei contagi da Covid – 19 garantisce la salvaguardia di noi stessi e di tutti consociati con cui veniamo in contatto.

Astenersi da uscite inutili costituisce un dovere civico che ogni cittadino dovrebbe aver ben presente per il rispetto di uno dei supremi valori costituzionale: la salute.

In pochi giorni sono state migliaia le persone denunciate in tutta Italia per aver violato le prescrizioni dei Decreti Governativi emanati nei giorni scorsi per far fronte all’emergenza sanitaria da Covid – 19. Numerose sono le fattispecie contemplate; dai passeggeri di automobili in numero superiore ad uno, ai runners o praticanti di sport all’aperto in gruppo fino ai commercianti che nei luoghi di lavoro non hanno rispettato le condizioni relative alle distanze di sicurezza.

In tutti questi casi, ed in casi analoghi, i trasgressori colti sul fatto potranno vedersi contestato dal Pubblico Ufficiale l’art. 650 del codice penale, ossia l’inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità.

In particolare, nel caso specifico, la condotta penalmente rilevante sarà quella di chiunque non osservi le prescrizioni dei Decreti Governativi emanati per ragioni di pubblica sicurezza, rischiando, se il fatto non costituisce più grave reato, l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 206 Euro. Ma che esito avranno tali denunce?

Innanzitutto deve essere chiarito che il reato è punito sia a titolo di dolo che di colpa e, dunque, saranno suscettibili di denuncia penale sia i trasgressori volontari, sia gli involontari, ossia quelli che incappano nelle trasgressioni perché ad esempio hanno mal interpretato i divieti imposti o perché non ne sono a conoscenza.

Al momento della contestazione il Pubblico Ufficiale redigerà un verbale di contestazione e procederà a notiziare l’autorità procedente. Non sarà possibile né pagare immediatamente l’ammenda, né tanto meno impugnare il verbale come nei casi di contravvenzioni stradali. Infatti, trattandosi di un reato, la verbalizzazione e la pronuncia finale sulla sussistenza del fatto di reato spettano solo ad un Organo Giudiziario competente in materia, che nel caso di specie sarà il Tribunale Ordinario.

Pertanto, solo nei mesi successivi i cittadini denunciati si vedranno recapitare notifiche di avvisi di procedimenti penali a loro carico nella forma della conclusione delle indagini preliminari, trattandosi di reato per cui è prevista la citazione diretta a giudizio.

L’ipotesi più probabile, tuttavia, sarà la notifica del decreto penale di condanna, ossia di un provvedimento richiesto dal Pubblico Ministero per la definizione della vicenda. Tale provvedimento, pronunciato dal Giudice per le Indagini Preliminari, può essere impugnato entro 15 giorni dalla data della notifica e l’imputato potrà chiedere con l’opposizione di essere ammesso all’oblazione (l’ammissione al pagamento di una somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda stabilita dalla legge per contravvenzione contestata, dunque, 103,00 Euro). Attraverso l’ammissione all’oblazione si ottiene l’estinzione del reato e cioè l’assenza di iscrizioni nel certificato del casellario giudiziale.

Dunque, i trasgressori saranno sottoposti a procedimento penale solo nei casi in cui si configurino gravi violazioni delle prescrizioni imposte dai Decreti del Governo.

A tal proposito, deve essere fatto accenno alle più gravi sanzioni in cui potrebbero incorrere coloro i quali decidessero di fornire in caso di controlli false dichiarazioni o false attestazioni. In tali casi la vicenda avrebbe una rilevanza penale ben diversa, configurandosi il reato di cui all’art.495 del codice penale che punisce con la pena da uno a sei anni di reclusione le false attestazioni o dichiarazioni a un pubblico ufficiale sull’identità o su qualità personali proprie o di altri; e ancora chi viola l’art. 452 del codice penale mettendo a repentaglio la salute degli altri cittadini, perché per negligenza, imperizia o imprudenza dovesse violare le norme imposte dal DPCM in tema di misure imposte per fronteggiare il diffondersi del Covid – 19.

Il consiglio per chi esce è quello di portare con sé il modulo di autocertificazione per giustificare la necessità dell’uscita e, comunque, rispettare sempre le prescrizioni imposte in merito alle distanze di sicurezza, anche per chi fa uso di mezzi di trasporto.

Inoltre, ogni qual vota ci si reca presso le attività commerciali autorizzate deve essere conservato lo scontrino fiscale per tutto il tragitto, non solo ai fini fiscali, ma anche ai fini della prova documentale della necessità dello spostamento.

Per ogni uscita che ad esempio comporti il supporto ad anziani od invalidi, o la cura di minori, munirsi di eventuali certificati di invalidità o attestazioni analoghe che giustifichino lo spostamento.

In ultimo, nel dubbio sul cosa fare, in assenza di impellenti necessità, restiamo a casa!

Avv. Andreana Napoleoni

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