NUOVO CONTROORDINE! (A MAGGIOR RAGIONE RESTO CASA!)

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NUOVO CONTROORDINE! (A MAGGIOR RAGIONE RESTO CASA!)

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Le misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID 19 previste dal DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19

di Avv. Ilaria Brunelli

Risulta ancora una volta stravolto l’impianto sanzionatorio posto a tutela delle disposizioni che ci vogliono far restare a casa in questi giorni di quarantena: il governo ha infatti introdotto una sanzione pecuniaria da 400,00 a 3000,00 euro, aumentata da 550,00 euro a 4000,00 euro per chi ha commesso la violazione utilizzando la macchina e raddoppiata in caso di reiterazione della violazione.

Per gli esercenti attività aperte al pubblico è confermata la sanzione accessoria della chiusura attività per un tempo variabile da 5 a 30 giorni, da applicare anche in via cautelare per la durata massima di 5 giorni in caso di pericolo e poi da scomputare dalla definiva sanzione.

Si tratta di una sanzione di tipo amministrativo, di competenza prefettizia (o dell’Autorità che ha contestato la violazione) il cui pagamento come quello delle violazioni al codice della strada, potrà essere effettuato come le stesse multe in misura ridotta entro 5 giorni (ma potrebbero secondo il riferimento legislativo essere soggetti ai diversi termini previsti dal Decreto Cura Italia sino al 31 maggio 2020!).

Non è detto però che la salatissima sanzione amministrativa sostituisca completamente l’applicazione delle altre norme di legge alle quali si è sin qui fatto riferimento ed in particolare l’art. 650 cp poiché l’art. 4 esclude che si possano applicare le sole sanzioni contravvenzionali previste dall’art. 650 cp, ma fa salva l’ipotesi che il fatto possa integrare gli estremi di un reato penale. Il che ci appare per la verità un po’ contraddittorio.

Assolutamente sorprendente è poi la previsione che la sanzione debba applicarsi in via retroattiva anche alle condotte antecedenti alla sua approvazione e addirittura alle denunce in corso, seppure nella misura assai minore di 200,00 euro, pari alla metà del minimo edittale (forse per evitare una reformatio in peius della disciplina che a ben vedere rischia in ogni caso di potersi concretizzare).

Resta invece indubbiamente penale la sanzione per la trasgressione al divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché’ risultate positive al virus ed è l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000,00, come previsto dall’ ‘articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, modificato per l’occasione (sempre che poi sia corretto modificare un TU con un decreto legge, ma questa è altra storia).

Questo il punto delle sanzioni ad oggi, salvo modifiche eventualmente apportate dalla legge di conversione e salvo modifiche ulteriori da parte del Governo.

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