Contratto di ormeggio. Sul contenuto necessario e facoltativo del contratto.

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Contratto di ormeggio. Sul contenuto necessario e facoltativo del contratto.

Il contratto di ormeggio è un contratto atipico non inserito nel codice della navigazione e non previsto dal codice civile ma che trae la sua legittimazione in parte dall’art. 1322 c.c. 2° co. ed in altra parte da alcuni successivi interventi normativi settoriali (legge 172 del 2003 per il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico e d.lgs. 171 del 2005 contenente anche il codice della nautica da diporto in attuazione della delega contenuta nell’articolo 6 della legge 172 del 2003)

Con tale contratto il proprietario dell’imbarcazione chiede al concessionario portuale l’attribuzione di uno spazio acqueo delimitato e protetto -posto barca – dove tenere il natante, in cambio un corrispettivo in denaro per un determinato periodo di tempo; tuttavia, sempre più spesso, a tale prestazione si aggiungono altre prestazioni accessorie e contratti paralleli: obbligazioni di custodia, di somministrazione della fornitura di acqua ed energia elettrica, obbligazioni di manutenzione di vario tipo. Ad esse fanno capo una serie di ulteriori oneri economici da corrispondere all’ente Porto per la manutenzione e la gestione degli spazi comuni, oneri assimilabili alle spese “condominiali” per le spese ordinarie dell’intera struttura portuale, talvolta stabilite in via forfettaria con una percentuale pari al 20 % sul quantum stabilito per l’”affitto” del posto barca, talvolta estrapolate da tale costo e stabilite annualmente a seconda di quanto decretato in base alle normative interne della struttura portuale.

La gioia di condividere una passione e talvolta un lavoro può tuttavia diventare annosa quando, per fattori non imputabili al diportista, l’imbarcazione subisce una serie di danni: agenti atmosferici improvvisi, incuria o comportamenti indebiti da parte di soggetti o dipendenti portuali, furti nelle imbarcazioni stanno facendo in modo che il numero di contenziosi tra soggetti diportisti ed amministrazioni di zone portuali aumenti in modo esponenziale.

Ma quando è possibile imputare la responsabilità di tali danni alla società portuale?

Questo dipende dal tipo di contratto che abbiamo sottoscritto o pattuito (perché spesso i contratti di ormeggio non arrivano nemmeno ad avere la forma scritta, limitandosi ad essere conclusi per per facta concludentia e cioè con la semplice consegna dell’imbarcazione all’ormeggiatore).
A grandi linee è possibile delineare due categorie di contratti:

1. un contratto di ormeggio-locazione assimilabile ad un comune contratto di locazione, nel quale l’oggetto della prestazione è limitato alla porzione di acqua riservata (in questo caso il prezzo sarà ridotto e spesso l’obbligazione di custodia esplicitamente esclusa);
2. un contratto di ormeggio– deposito ove è prevista la cosiddetta “clausola di custodia” che, dovrà essere o espressamente disciplinata all’interno del contratto mediante un’esplicita presa in carico dell’obbligazione di custodia, o implicitamente pattuita mediante la previsione di una serie di servizi aggiuntivi volti a garantire la protezione del bene. Così la predisposizione di un servizio fisso di guardiania all’interno del Porto fa presumere che l’oggetto contrattuale sia arricchito dell’obbligazione di custodia, che si estende anche alle pertinenze del natante ed agli oggetti in esso contenuti – TV, suppellettili e beni non facenti parte della barca al momento dell’acquisto e successivamente aggiunti – purché legati alla navigazione ed all’uso dell’imbarcazione.
L’orientamento della giurisprudenza è quello di dare sempre maggior valore all’effettiva volontà dei soggetti contrattuali perciò se l’oggetto del contratto si limita all’uso di un’area portuale si applicheranno le norme che disciplinano il contratto di locazione, mentre se l’oggetto del contratto ricomprende altre e diverse obbligazioni (a fronte delle quali presumibilmente si pattuirà un prezzo maggiorato) nell’interpretazione del contratto ci si dovrà attenere anche alle norme che disciplinano il deposito, per cui il personale concedente sarà vincolato anche alla custodia dell’imbarcazione con la diligenza del buon padre di famiglia (cfr. Cass. Civ., n. 18419/2009) e sarà tenuto a restituirla nelle stesse condizioni in cui è stata consegnata (cfr. Cass. Civ., n. 10484/2004).
Per ciò che concerne la ripartizione dell’onere della prova sul diportista graverà l’onere di provare l’oggetto e il contenuto del contratto di ormeggio anche con prove, testimonianze e consuetudini; Il gestore del club nautico, di contro, dovrà dimostrare di avere adempiuto la propria obbligazione, o di esserne stato impossibilitato per cause non dipendenti dallo stesso.

Claudia Masella

 

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