I pericoli delle Fake News
Il fenomeno delle fake news che circolano indisturbate su internet, vengono condivise sui social network e contribuiscono a creare disinformazione è ormai uno dei protagonisti più discussi dell’informazione nella società dell’era digitale.
La definizione che ha coniato il magistrato Maurizio Fumo, presidente della quinta sezione penale della Cassazione, rende ragione della peculiarietà e pericolosità del fenomeno: «le fake news sono dovute al fatto che all’egualitarismo dell’informazione corrisponde un’aristocrazia della conoscenza», come a dire che, se tutti possono pubblicare notizie, sempre meno sono in grado di leggerle criticamente.
I consigli più comuni per riconoscerle riguardano soprattutto la necessità di controllarne l’attendibilità:
- la fonte dal quale esse sono tratte deve essere indicata (e bisogna controllare che sia quella vera e non una posticcia come può essere l’indicazione al link de “ilfattoquotidaino”;)
- la pagina sulla quale la notizia è pubblicata deve poter far riferimento a persone vere (nella sezione “chi siamo” devono essere presenti nomi e cognomi). Un indice di attendibilità naturalmente continua ad essere il fatto che sia firmata da un giornalista il cui nome compare nel rispettivo ordine professionale perché, pubblicando la notizia, il giornalista se ne assume le responsabilità.
- se la fake contiene un’immagine controllare su un provider che l’immagine non si riferisca ad un’altra circostanza rispetto a quella dedotta
- se la fake riguarda una notizia di politica generale, estera, o coinvolge interessi molto rilevanti può essere facilmente verificata su uno dei tanti motori di ricerca: se compare solo su quel sito è probabilmente falsa.
- Se la notizia riguarda una legge può essere facilmente verificata sui motori istituzionali quali www.parlamento.it o più semplicemente sul sito pubblico www.normattiva.it
I consigli dell’avvocato
I consigli dell’avvocato -rivolti non solo ai nostri più giovani lettori ma anche alle mamme, alle zie ai cugini agli amici il cui profilo social è più attivo- sono quelli di NON CREARE (OVVIAMENTE!) MA ANCHE NON CONDIVIDERE, NON INVIARE E NON POSTARE SUL PROPRIO PROFILO SOCIAL notizie ad effetto senza averle validate perché:
- ove riguardino notizie dirompenti di stampo economico potrebbero essere postate deliberatamente al fine di danneggiare qualcuno e sono suscettibili di rientrare nell’ipotesi di reato di cui all’art. 501 cp “rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio”
- ove trattino di temi di sicurezza pubblica possono rientrare nelle ipotesi di cui agli artt. 658, 656 e 661 cp ossia “procurato allarme presso l’autorità”, “pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l’ordine pubblico” e “abuso della credibilità popolare”. Si tratta di contravvenzioni, ma anche le contravvenzioni possono prevedere una pena di natura detentiva (il procurato allarme è sanzionato anche nel massimo con sei mesi di arresto e la pubblicazione di notizie false con tre!)
- ove riguardino notizie razziste sono sanzionate dal nuovo articolo 604-bis (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa) del codice penale.
- ove riguardino invece notizie su partiti politici in costanza di elezioni si può ricorrere alla tutela accordata dall’articolo 97 DPR del 30 marzo d3l 1995, numero 361 che prevede provvedimenti nei confronti di notizie che impediscono di esercitare liberamente il diritto di voto
- se si riferiscono poi ad una persona specifica e sono denigratorie, svilenti, o anche solo inesatte le fake news postate su un social network o riportate su un blog sono equiparate a quelle pubblicate a mezzo stampa e perciò ricadono nell’ipotesi del delitto ex art. 595 cp di diffamazione aggravato (vedi in tema di diffamazione a mezzo facebook il nostro precedente articolo).
Per chi si fosse già avventurato in incaute pubblicazioni o per chi fosse stato, al contrario, danneggiato dalle conseguenze di fake news e volesse una consulenza sono a disposizione su info@legaledifiducia.it o compilando il modulo di contatto sul sito.