Dimostrazione del danno nel caso di Cartella Clinica Incompleta
LE RISPOSTE AI QUESITI DEI CLIENTI
QUESITO Posso chiedere il risarcimento per errore sanitario (ad es. per prescrizione di farmaci da me non tollerati) se nella cartella clinica non compaiono i dati relativi alle cure praticate?
RISPOSTA DEL LEGALE: E’ possibile richiedere il risarcimento del danno anche se la responsabilità del medico non emerge a causa della genericità o dell’incompletezza della cartella clinica a patto che:
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- l’omissione o l’incompletezza della cartella riguardi proprio dati clinici che, se riportati in cartella, avrebbero consentito di ricostruire il nesso causale tra l’operato dei medici e il danno patito dal paziente
- se comunque l’operato dei medici per come descritto dall’attore sarebbe stato astrattamente idoneo a provocare il danno
Per fare un esempio calzante al quesito posto: se il paziente, che ha avuto una crisi respiratoria, è allergico al paracetamolo e non risulta quale antipiretico gli sia stato somministrato mentre era ricoverato in Ospedale prima della crisi, il Giudice potrà valutare l’omissione dell’indicazione del nominativo del medicinale quale presunzione in ordine alla coincidenza del farmaco somministrato con il paracetamolo, qualora il paracetamolo sarebbe stato teoricamente idoneo a determinare la crisi respiratoria.
La giurisprudenza di legittimità è infatti ormai concorde nel responsabilizzare la struttura sanitaria per omessa/incompleta tenuta della cartella clinica del paziente, “vuoi attribuendo alle omissioni nella compilazione della cartella il valore di nesso eziologico presunto (Cass. 21/07/2003, n. 11316; Cass. sez. un. 11/01/2008, n. 577), vuoi ravvisandovi una figura sintomatica di inesatto adempimento, essendo obbligo del medico – ed esplicazione della particolare diligenza richiesta nell’esecuzione delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attivita’ professionale ex articolo 1176 c.c. – controllare la completezza e l’esattezza delle cartelle cliniche e dei referti allegati (Cass. n. 1538 26/01/2010; Cass. 18/09/2009, n. 20101)”.
Recentemente infatti la Cassazione nell’ Ordinanza 23 marzo 2018, n. 7250 ha precisato come “la difettosa tenuta della cartella non solo non vale ad escludere la sussistenza del nesso eziologico tra condotta colposa dei medici e patologia accertata, ma consente il ricorso alle presunzioni, come avviene in ogni caso in cui la prova non possa essere data per un comportamento ascrivibile alla stessa parte contro la quale il fatto da provare avrebbe potuto essere invocato, nel quadro dei principi in ordine alla distribuzione dell’onere della prova e al rilievo che assume a tal fine il già richiamato criterio della vicinanza della prova, e cioè la effettiva possibilità per l’una o per l’altra parte di offrirla (Cass. civ. sez. un. 11/01/2008 n. 577)”.
Avv. Ilaria Brunelli
Legale di Fiducia