Misure per le famiglie – Decreto “Cura Italia” -parte II

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Misure per le famiglie – Decreto “Cura Italia” -parte II

Decreto Cura Italia

di Avv. Michele Aceto

Misure per le famiglie– parte II – lavoratori iscritti alla gestione separata INPS coronavirus covid 19decreto legge  “cura Italia” 17 marzo 2020 n. 18  pubblicato su  GU 17 marzo 2020 n. 70

Proseguiamo l’analisi del  decreto Legge 18/2020 del 17.3.2020 che ha previsto una serie di misure volte a sostenere le famiglie nell’emergenza causata dal Covid-19. In particolare:

  1. GENITORI LAVORATORI ISCRITTI IN VIA ESCLUSIVA ALLA GESTIONE SEPARATA INPS

                      II -A) Con figli di età anche maggiore di 3 anni e non superiore a 12 anni:

due misure di sostegno alternative:

1.SPECIALE CONGEDO PARENTALE –COVID 19 ( ART. 23 DL 18/2020)

  • DURATA:  Lo specifico congedo spetta  a far data dal 5 marzo 2020, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 15 giorni, in considerazione della sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e della scuola di ogni ordine e grado, ad oggi fino al 3 aprile 2020;
  • IMPORTO: è riconosciuta  una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 % di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.
  • A CHI SPETTA: ai due genitori anche affidatari in via alternativa complessivamente per 15 giorni, a condizione che nel nucleo non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività o di altro genitore disoccupato o non lavoratore; non è prevista la sussistenza del requisito di un minimo contributivo.
  • MODALITA’ OPERATIVA:  per fruire del congedo è stabilita dall’INPS; in particolare secondo le indicazioni dell’INPS messaggio 1281 del 20.3.2020 ( vedi https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201281%20del%2020-03-2020_Allegato%20n%201.pdf  e visita sito INPS per ulteriori aggiornamenti):

.    I genitori con figli minori di 3 anni possono fare domanda all’INPS utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.

. I genitori con figli di età tra i 3 anni e fino ai 12 anni potranno presentare domanda all’INPS, anche con effetto retroattivo, se l’inizio della fruizione è precedente la domanda medesima, decorrente al massimo dal 5 marzo, utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.

  • SE HO GIA’ FRUITO DEL NORMALE CONGEDO PARENTALE? Se durante il periodo di sospensione si è fruito dei congedi parentali ordinari , tali periodi non potranno essere convertiti in congedo covid -19. ( cfr Messaggio INPS 1281/2020)

In alternativa: BONUS BABY SITTER

  • A CHI SPETTA: genitori purchè non vi sia un genitore disoccupato o non lavoratore o che beneficia di sostegno al reddito.
  • DURATA: dal 5 marzo per lo stesso periodo di sospensione dei servizi educativi ( ad oggi  fino al  3 aprile 2020);
  • IMPORTO: complessivo di euro 600,00.  Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia  ( vedi  articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50);
  • MODALITA’ OPERATIVA:   la modalità per accedere al bonus è stabilita dall’INPS. Si consiglia quindi di verificare sul sito dell’INPS, il quale già con messaggio 1281 del 20.3.2020 ( vedi https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201281%20del%2020-03-2020_Allegato%20n%201.pdf precisa che occorrerà:
  • registrarsi tempestivamente come utilizzatori di libretto Famiglia sul sito INPS, nell’apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali >“Libretto Famiglia link”;
  • i/le baby- sitter dovranno registrarsi come prestatori sulla piattaforma dell’INPS dedicata alle Prestazioni occasionali, ed esercitando “l’appropriazione” delle somme nell’ambito di tale procedura;

                   II-B) Con figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4,  

                            comma 1,  della legge 5 febbraio 1992, n. 104  senza limiti di età, purché iscritti a

                           scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale:

            due misure di sostegno alternative:

SPECIALE CONGEDO PARENTALE –COVID 19 ( ART. 23 DL 18/2020)

  • DURATA:  Lo specifico congedo spetta  a far data dal 5 marzo 2020, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 15 giorni, in considerazione della sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e della scuola di ogni ordine e grado, ad oggi fino al 3 aprile 2020;
  • IMPORTO: è riconosciuta  una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 % di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.
  • A CHI SPETTA: ai due genitori anche affidatari in via alternativa complessivamente per 15 giorni, a condizione che nel nucleo non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività o di altro genitore disoccupato o non lavoratore; non è prevista la sussistenza del requisito di un minimo contributivo.
  • MODALITA’ OPERATIVA:  per fruire del congedo è stabilita dall’INPS; in particolare secondo le indicazioni dell’INPS messaggio 1281 del 20.3.2020 ( vedi https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201281%20del%2020-03-2020_Allegato%20n%201.pdf  e visita sito INPS per ulteriori aggiornamenti):

.    I genitori con figli minori di 3 anni possono fare domanda all’INPS utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.

. I genitori con figli di età tra i 3 anni e fino ai 12 anni potranno presentare domanda all’INPS, anche con effetto retroattivo, se l’inizio della fruizione è precedente la domanda medesima, decorrente al massimo dal 5 marzo, utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.

. I genitori con figli di età superiore ai 12 anni possono già usufruire del congedo COVID-19. Dovranno comunque presentare apposita domanda e, se la fruizione è precedente alla domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo;

  • SE HO GIA’ FRUITO DEL NORMALE CONGEDO PARENTALE? Se durante il periodo di sospensione si è fruito dei congedi parentali ordinari , tali periodi non potranno essere convertiti in congedo covid -19. ( cfr Messaggio INPS 1281/2020).

                   In alternativa: BONUS BABY SITTER

  • A CHI SPETTA: genitori purchè non vi sia un genitore disoccupato o non lavoratore o che beneficia di sostegno al reddito.
  • DURATA: dal 5 marzo per lo stesso periodo di sospensione dei servizi educativi ( ad oggi  fino al  3 aprile 2020);
  • IMPORTO: complessivo di euro 600,00.  Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia  ( vedi  articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50);
  • MODALITA’ OPERATIVA:   la modalità per accedere al bonus è stabilita dall’INPS. Si consiglia quindi di verificare sul sito dell’INPS, il quale già con messaggio 1281 del 20.3.2020 ( vedi https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201281%20del%2020-03-2020_Allegato%20n%201.pdf precisa che occorrerà:
  • registrarsi tempestivamente come utilizzatori di libretto Famiglia sul sito INPS, nell’apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali >“Libretto Famiglia link”;
  • i/le baby- sitter dovranno registrarsi come prestatori sulla piattaforma dell’INPS dedicata alle Prestazioni occasionali, ed esercitando “l’appropriazione” delle somme nell’ambito di tale procedura;

Come indicato da INPS messaggio 1281 del 20.3.2020, è possibile cumulare:

✓Il bonus per servizi di baby-sitting con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.

Roma, 27.03.2020

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