Misure per le famiglie – Decreto “Cura Italia” -parte II

di Avv. Michele Aceto
Misure per le famiglie– parte II – lavoratori iscritti alla gestione separata INPS – coronavirus – covid 19– decreto legge “cura Italia” 17 marzo 2020 n. 18 pubblicato su GU 17 marzo 2020 n. 70
Proseguiamo l’analisi del decreto Legge 18/2020 del 17.3.2020 che ha previsto una serie di misure volte a sostenere le famiglie nell’emergenza causata dal Covid-19. In particolare:
- GENITORI LAVORATORI ISCRITTI IN VIA ESCLUSIVA ALLA GESTIONE SEPARATA INPS
II -A) Con figli di età anche maggiore di 3 anni e non superiore a 12 anni:
due misure di sostegno alternative:
1.SPECIALE CONGEDO PARENTALE –COVID 19 ( ART. 23 DL 18/2020)
- DURATA: Lo specifico congedo spetta a far data dal 5 marzo 2020, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 15 giorni, in considerazione della sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e della scuola di ogni ordine e grado, ad oggi fino al 3 aprile 2020;
- IMPORTO: è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 % di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.
- A CHI SPETTA: ai due genitori anche affidatari in via alternativa complessivamente per 15 giorni, a condizione che nel nucleo non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività o di altro genitore disoccupato o non lavoratore; non è prevista la sussistenza del requisito di un minimo contributivo.
- MODALITA’ OPERATIVA: per fruire del congedo è stabilita dall’INPS; in particolare secondo le indicazioni dell’INPS messaggio 1281 del 20.3.2020 ( vedi https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201281%20del%2020-03-2020_Allegato%20n%201.pdf e visita sito INPS per ulteriori aggiornamenti):
. I genitori con figli minori di 3 anni possono fare domanda all’INPS utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.
. I genitori con figli di età tra i 3 anni e fino ai 12 anni potranno presentare domanda all’INPS, anche con effetto retroattivo, se l’inizio della fruizione è precedente la domanda medesima, decorrente al massimo dal 5 marzo, utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.
- SE HO GIA’ FRUITO DEL NORMALE CONGEDO PARENTALE? Se durante il periodo di sospensione si è fruito dei congedi parentali ordinari , tali periodi non potranno essere convertiti in congedo covid -19. ( cfr Messaggio INPS 1281/2020)
In alternativa: BONUS BABY SITTER
- A CHI SPETTA: genitori purchè non vi sia un genitore disoccupato o non lavoratore o che beneficia di sostegno al reddito.
- DURATA: dal 5 marzo per lo stesso periodo di sospensione dei servizi educativi ( ad oggi fino al 3 aprile 2020);
- IMPORTO: complessivo di euro 600,00. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia ( vedi articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50);
- MODALITA’ OPERATIVA: la modalità per accedere al bonus è stabilita dall’INPS. Si consiglia quindi di verificare sul sito dell’INPS, il quale già con messaggio 1281 del 20.3.2020 ( vedi https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201281%20del%2020-03-2020_Allegato%20n%201.pdf precisa che occorrerà:
- registrarsi tempestivamente come utilizzatori di libretto Famiglia sul sito INPS, nell’apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali >“Libretto Famiglia link”;
- i/le baby- sitter dovranno registrarsi come prestatori sulla piattaforma dell’INPS dedicata alle Prestazioni occasionali, ed esercitando “l’appropriazione” delle somme nell’ambito di tale procedura;
II-B) Con figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4,
comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 senza limiti di età, purché iscritti a
scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale:
due misure di sostegno alternative:
SPECIALE CONGEDO PARENTALE –COVID 19 ( ART. 23 DL 18/2020)
- DURATA: Lo specifico congedo spetta a far data dal 5 marzo 2020, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 15 giorni, in considerazione della sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e della scuola di ogni ordine e grado, ad oggi fino al 3 aprile 2020;
- IMPORTO: è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 % di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.
- A CHI SPETTA: ai due genitori anche affidatari in via alternativa complessivamente per 15 giorni, a condizione che nel nucleo non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività o di altro genitore disoccupato o non lavoratore; non è prevista la sussistenza del requisito di un minimo contributivo.
- MODALITA’ OPERATIVA: per fruire del congedo è stabilita dall’INPS; in particolare secondo le indicazioni dell’INPS messaggio 1281 del 20.3.2020 ( vedi https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201281%20del%2020-03-2020_Allegato%20n%201.pdf e visita sito INPS per ulteriori aggiornamenti):
. I genitori con figli minori di 3 anni possono fare domanda all’INPS utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.
. I genitori con figli di età tra i 3 anni e fino ai 12 anni potranno presentare domanda all’INPS, anche con effetto retroattivo, se l’inizio della fruizione è precedente la domanda medesima, decorrente al massimo dal 5 marzo, utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.
. I genitori con figli di età superiore ai 12 anni possono già usufruire del congedo COVID-19. Dovranno comunque presentare apposita domanda e, se la fruizione è precedente alla domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo;
- SE HO GIA’ FRUITO DEL NORMALE CONGEDO PARENTALE? Se durante il periodo di sospensione si è fruito dei congedi parentali ordinari , tali periodi non potranno essere convertiti in congedo covid -19. ( cfr Messaggio INPS 1281/2020).
In alternativa: BONUS BABY SITTER
- A CHI SPETTA: genitori purchè non vi sia un genitore disoccupato o non lavoratore o che beneficia di sostegno al reddito.
- DURATA: dal 5 marzo per lo stesso periodo di sospensione dei servizi educativi ( ad oggi fino al 3 aprile 2020);
- IMPORTO: complessivo di euro 600,00. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia ( vedi articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50);
- MODALITA’ OPERATIVA: la modalità per accedere al bonus è stabilita dall’INPS. Si consiglia quindi di verificare sul sito dell’INPS, il quale già con messaggio 1281 del 20.3.2020 ( vedi https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201281%20del%2020-03-2020_Allegato%20n%201.pdf precisa che occorrerà:
- registrarsi tempestivamente come utilizzatori di libretto Famiglia sul sito INPS, nell’apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali >“Libretto Famiglia link”;
- i/le baby- sitter dovranno registrarsi come prestatori sulla piattaforma dell’INPS dedicata alle Prestazioni occasionali, ed esercitando “l’appropriazione” delle somme nell’ambito di tale procedura;
Come indicato da INPS messaggio 1281 del 20.3.2020, è possibile cumulare:
✓Il bonus per servizi di baby-sitting con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.
Roma, 27.03.2020