Diritto Penale.

Le nostre aree di attività di Diritto Penale

L’assistenza nel processo penale è obbligatoria per tutte le parti processuali:
per l’imputato è consigliabile affrontare il processo nominando da subito un professionista di fiducia che possa assisterlo eventualmente anche compiendo indagini difensive e comunque valorizzando tutti gli elementi utili ad ottenere il miglior risultato sia in termini di misure cautelari personali e reali, sia in termini di pronunce di archiviazione e non luogo a procedure nella fase GUP. Ove l’indagato non nomini un suo legale di fiducia, stante l’obbligo di difesa tecnica nel processo penale, gli sarà nominato ex art. 97 1^ co. un difensore d’ufficio che andrà in ogni caso retribuito secondo le tariffe forensi.

Per la persona danneggiata dal reato che voglia ottenere il risarcimento del danno arrecato dal reato è necessaria l’assistenza di un legale di fiducia (la persona vittima di un errore medico, giudiziario, diffamata anche a mezzo social network, il creditore danneggiato dall’imprenditore che fallisce, il coniuge separato o divorziato titolare di assegno di mantenimento non versato, l’autore di un’opera di ingegno o artistica, la vittima dei reati informatici, debbono tutti avvalersi di un legale specializzato nell’ambito processual-penalistico ma che abbia gli strumenti e la competenza per saper quantificare e valorizzare un danno per ottenerne la tutela -anche a mezzo provvisionale- nel processo penale)
Entrambe le parti, ove ne abbiano I requisiti, possono richiedere l’ammissione al gratuito patrocinio.
Ove non ricorrano I suddetti presupposti I Professionisti del Network sono disponibili ad elaborare un preventivo di spesa per le singole fasi processuali in modo del tutto gratuito. E’ inoltre possibile accedere ad un pagamento rateizzato.

  • L’Avviso ex art. 415bis e le indagini difensive:
    il primo atto che si riceve a seguito dell’apertura di un processo a proprio carico è l’avviso ex art. 415 bis (di garanzia) che avverte l’imputato che le indagini a suo carico sono finite e che il fascicolo con l’esito delle indagini è disponibile per la consultazione. Dalla notifica dell’avviso di garanzia decorrono 10 giorni per poter chiedere l’interrogatorio dinanzi al PM ed illustrare le proprie ragioni difensive all’organo inquirente. Ove si vogliano approfondire aspetti del fatto non evidenziati dalle indagini, il Difensore potrà esso stesso procedere ad indagini difensive, convocando testimoni e raccogliendo dichiarazioni al pari del Pubblico Ministero e dei Suoi delegati. Nel nostro modo di lavorare cerchiamo di privilegiare la fase pre-processuale e quindi anche quella delle indagini preliminari per evitare, se possibile, all’imputato di affrontare i tempi lunghi ed i costi importanti di un intero processo penale.
  • La denuncia/querela:
    è consigliabile sempre avvalersi della consulenza di un legale nella predisposizione di una denuncia-querela che possa –razionalizzando i fatti- inquadrare la corrispondente fattispecie giuridica, senza incorrere in prospettazioni calunniose o penalmente irrilevanti. Inoltre la denuncia –querela, che va presentata entro 90 giorni dal fatto o dalla conoscenza del fatto, deve essere corredata, ove possibile, dalle indicazioni e dalle allegazioni utili ad una miglior resa delle indagini da parte dell’organo inquirente.
  • La costituzione di Parte Civile nel processo penale:
    La costituzione di parte civile è possibile, ove si sia riconosciuti persone offese dal reato, mediante apposito atto che dovrà essere comunicato al PM e notificato all’imputato o depositato il giorno dell’udienza. E’ sempre consigliabile consultare il proprio legale di fiducia per verificare a seconda del proprio interesse prevalente, l’opportunità di condurre l’azione civile all’interno del processo penale, piuttosto che iniziare separatamente una causa risarcitoria.
  • Ammissione al gratuito patrocinio:
    E’ possibile ottenere il patrocinio a spese dello stato, oltre che per i cittadini italiani, per gli apolidi, gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e gli Enti non a fine di lucro
    La legge prevede che possano accedervi tutti coloro che hanno un reddito annuo lordo non superiore a 11.521,84 euro aumentato di 1000,00 euro per ogni figlio minore o membro della famiglia con handicap. Va considerato che i redditi di tutti i componenti della famiglia (così come risulta dallo stato di famiglia) vanno sommati, e tutti insieme non devono superare i 11.521,84 euro.
    C’è un’eccezione: si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. (separazioni e divorzi, cause di successione, cause penali sui reati in famiglia etc)
    I redditi vanno attestati con le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, con l’estratto pensionistico, o con un’autocertificazione dalla quale risulta che non si è percepito alcun reddito e che perciò non è stata presentata alcuna dichiarazione a fini fiscali)
    Vanno inoltre dichiarate tutte le proprietà mobiliari ed immobiliari (queste ultime concorrono a fare reddito)
    E’ obbligatorio comunicare ogni variazione nella situazione reddituale che dovesse sopraggiungere
    E’ escluso dal gratuito patrocinio nei giudizi penali chi è indagato, imputato o condannato per reati di evasione fiscale; Negli altri giudizi: chi sostiene ragioni manifestamente infondate e chi intenti una causa per cessione di crediti. Inoltre il giudice può revocare il gratuito patrocinio anche dopo che lo stesso è stato ammesso.

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