Tutela del Consumatore nei Rapporti Bancari
Tutela del consumatore sottoposto ad azioni esecutive
Quando il consumatore non riesce più a pagare le rate, la banca o la finanziaria possono rivolgersi al Tribunale per ottenere un’ingiunzione di pagamento e quindi procedere mediante notifica di atto di precetto seguito da pignoramento mobiliare (art. 492 c.p.c.) o immobiliare (art. 555 c.p.c.).
Lo studio come prima cosa controllerà se la procedura è stata correttamente incardinata: certezza, liquidità ed esigibilità dell’importo, validità del titolo esecutivo e correttezza del calcolo degli interessi. L’eventuale presenza di interessi usurari, anatocismo o clausole vessatorie consente di rideterminare il debito e ridimensionare la pretesa (Trib. Catanzaro n. 2006/2025).
Sul piano della strategia difensiva andranno valutati i rimedi disponibili: l’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.), per contestare il diritto del creditore di procedere; l’opposizione agli atti esecutivi, per i vizi formali dei singoli atti; l’opposizione di terzi (art. 619 c.p.c.); la sospensione del processo (art. 624 c.p.c.) e la riduzione del pignoramento quando i beni aggrediti superano il valore del credito. Particolare attenzione è dedicata alla tutela dell’abitazione principale, che però — come chiarisce la giurisprudenza — opera solo nei casi eccezionali previsti dalla legge (Trib. Velletri n. 2449/2025).
I professionisti dello studio perseguiranno anche soluzioni deflative: la rinegoziazione del debito e il saldo e stralcio, la surrogazione e portabilità del mutuo (art. 120-quater TUB), e le procedure di sovraindebitamento. Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII) consente spesso di conservare la casa di abitazione, anche quando il mutuo sia già stato risolto, assicurando al creditore ipotecario un trattamento non peggiore
dell’alternativa liquidatoria (Trib. Avellino n. 16/2024; Trib. Firenze n. 100/2024). Va inoltre ricordato che il finanziatore è tenuto a gestire i rapporti con i consumatori in difficoltà con ragionevole tolleranza prima di avviare procedure esecutive (art. 125-decies TUB).
Verifica della legittimità della segnalazione in Centrale Rischi
Superata o prevenuta l’esecuzione, il team affronta il problema della segnalazione come cattivo pagatore presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia o le centrali rischi private (CRIF e simili). Il primo intervento consiste nell’accertare se l’iscrizione rispetta i presupposti di legge: il requisito sostanziale — la veridicità e gravità dell’inadempimento, che per la segnalazione a sofferenza deve tradursi in una situazione di grave e non transitoria difficoltà economica — e il requisito formale del preavviso al cliente prima dell’iscrizione, con onere probatorio a carico dell’intermediario. Si controllano inoltre errori di importo, segnalazioni tardive o riferite a contratti mai firmati (firme apocrife, furto d’identità).
Fase stragiudiziale
Il team agisce con reclamo all’intermediario, esposto alla Banca d’Italia e ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, oltre che con istanza al Garante per la protezione dei dati personali per ottenere rettifica o cancellazione dei dati.
Tutela giudiziale
In giudizio si chiede l’accertamento dell’illegittimità, la cancellazione della segnalazione (anche con effetto retroattivo) e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Secondo l’orientamento prevalente il danno non è risarcibile in re ipsa, ma va allegato e provato, anche per presunzioni: la strategia passa quindi dalla raccolta di prove concrete del pregiudizio (dinieghi di credito, ripercussioni reputazionali e professionali da allegare in concreto).
Difesa più ampia del consumatore
Parallelamente, il team contesta le clausole vessatorie nei contratti di finanziamento, gli interessi moratori eccessivi, l’usura, l’anatocismo e le violazioni degli obblighi di trasparenza e di valutazione del merito creditizio, ottenendo la rideterminazione del debito.
Infine, accompagna il consumatore sovraindebitato nella rinegoziazione del debito e nelle procedure di composizione della crisi, per rimuovere la segnalazione e ripristinarne l’affidabilità creditizia.