Risparmi protetti, investimenti su misura: quando il giudice tutelare apre ai fondi (non solo BOT e titoli di Stato)
C’è un’immagine che accompagna da sempre la gestione dei risparmi delle persone più fragili: quella di un patrimonio destinato, senza alternative, a BOT e titoli di Stato. Prudenza è vero, ma anche rendimenti ridotti all’osso, in un’epoca in cui i tassi hanno a lungo toccato il minimo storico. La domanda che sempre più spesso si pongono gli amministratori di
sostegno è un’altra: è possibile fare di più, senza far venire meno le cautele che il ruolo
impone?
La risposta arriva da un caso recente seguito dal nostro Studio davanti al Tribunale di
Roma, e vale la pena raccontarlo.


La storia
Un amministratore di sostegno, stretto familiare del beneficiario, affetto da una grave patologia, si trova a dover gestire un patrimonio liquido di circa seicento mila euro. La via più semplice sarebbe stata la più tradizionale: parcheggiare le somme in titoli di Stato e attendere. Ma sarebbe stato un peccato. Il nostro studio legale, di concerto con l’esperto finanziario della famiglia, ha chiesto di poter progettare una proposta di investimento diversificata ma prudente per permettere ai risparmi della beneficiaria di continuare a generare profitti o comunque di non diminuire il proprio valore. Il giudice tutelare, senza chiudersi davanti a posizioni preconcette, ha fissato paletti chiari: profilo prudente, esposizione al rischio non superiore al livello 3 del KID, componente azionaria contenuta entro il 20% del portafoglio. Dentro questi confini, però, lo spazio per una gestione più attenta c’era.
Il piano
Il nostro team ha così proposto un portafoglio diversificato su cinque fondi obbligazionari e monetari a breve termine, tutti denominati in euro e con indicatore di rischio KID compreso tra 2 e 3: strumenti emessi da governi, agenzie governative, organismi sovranazionali ed emittenti societari, con scadenza media dei titoli in portafoglio entro i tre anni. Nessuna componente azionaria: la prudenza richiesta dal giudice è stata rispettata, anzi superata.
A corredo, una simulazione che mostrava l’obiettivo dell’operazione: un capitale che, pur non essendo in grado di produrre interessi significativi, non avrebbe diminuito il proprio valore.
L’autorizzazione
Il giudice tutelare, ritenuto l’investimento di interesse per la persona amministrata, ha autorizzato l’esecuzione con decreto.
Il risultato ha un duplice valore. Da un lato, dimostra che anche nella gestione protetta dei risparmi la personalizzazione è possibile: la legge affida all’amministratore di sostegno il compito di curare gli interessi del beneficiario (art. 410 c.c.), e gli atti di straordinaria amministrazione — come un investimento di questa portata — passano dal vaglio del giudice tutelare (artt. 411 e 374 c.c.). La regola che orienta tradizionalmente l’impiego dei capitali verso i titoli di Stato (art. 372 c.c.) può essere superata, per motivi particolari, da un investimento diverso: purché prudente, trasparente e documentato.
Dall’altro, conferma il valore di un’assistenza tecnica che sappia dialogare con il giudice: un piano ben costruito, supportato da documentazione completa e calibrato sul profilo reale della persona, trasforma un adempimento burocratico in una scelta di gestione consapevole.
Perché proteggere i risparmi non significa necessariamente rinunciare a farli lavorare.
Significa, piuttosto, farli lavorare nel modo giusto.
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