Come la più recente giurisprudenza della Corte Europea aiuta il debitore esecutato!
Quando si acquista una casa e si contrae un mutuo l’entusiasmo per una nuova fase della vita che si apre potrebbe indurci a non essere attenti nell’analisi del contratto di mutuo o a contrarre con leggerezza obbligazioni che si rilevano nel tempo eccessivamente onerose (come può capitare a chi contragga un mutuo con tasso di interesse variabile in un periodo di instabilità economica). In questo caso il debitore mutuatario potrà facilmente trovarsi in difficoltà nel pagamento di rate che crescono in forma esponenziale fino a diventare moroso.
L’Istituto che ha concesso il mutuo a questo punto potrà iniziare azioni esecutive che porteranno alla messa in vendita della tanto desiderata casa, anche se si tratta della prima casa e dell’unico bene a disposizione della famiglia del debitore.
Il principio secondo cui il giudice nazionale, ove richiesto in modo motivato e fondato dal debitore deve poter sospendere – e, ove necessario, paralizzare o far cessare – la procedura esecutiva avviata sulla casa del consumatore è affermato in modo esplicito dalla Corte di Giustizia.
Sentenza n. 845 del 9 novembre 2023 della Corte di Giustizia UE
Questa sentenza afferma che nel valutare il carattere abusivo di una clausola di scadenza anticipata, il giudice nazionale deve tenere conto del diritto fondamentale all’abitazione (art. 7 della Carta) e “emanare provvedimenti provvisori atti a sospendere un procedimento illegittimo di esecuzione ipotecaria o a bloccarlo, allorché la concessione di tali provvedimenti risulta necessaria per garantire l’effettività della tutela voluta dalla
direttiva 93/13″. La Corte richiama espressamente il precedente Kušionová (C-34/13). Il testo letterale usa entrambi i verbi: sospendere il procedimento
illegittimo o bloccarlo.
La sentenza della Corte di Giustizia UE n. 537 del 26 giugno 2019 (Addiko Bank)
Questa sentenza ha affermato l’illegitimità per contrasto con la direttiva 93/13/CEE di una normativa nazionale che non consente al giudice investito dell’esecuzione forzata di un mutuo ipotecario (atto notarile direttamente esecutivo) di verificare, d’ufficio o su istanza del consumatore, il carattere abusivo delle clausole e di sospendere conseguentemente l’esecuzione. Ha inoltre censurato il subordinarne la sospensione a condizioni procedurali molto restrittive e alla costituzione di una garanzia, che rendono “in pratica quasi impossibile” ottenere la sospensione.
La sentenza della Corte di Giustizia Europea n. 474 del 24 giugno 2025
Infine questa sentenza ha affermato l’illegittimità per contrasto con la direttiva 93/13/CEE di una normativa nazionale che consente che l’esecuzione sulla abitazione familiare prosegua “nonostante l’esistenza di una domanda di provvedimenti provvisori in corso dinanzi a un giudice diretta alla sospensione di tale esecuzione e di indizi concordanti quanto all’eventuale presenza di una clausola potenzialmente abusiva”.
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