Ognuno dei genitori deve fare il genitore…

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Ognuno dei genitori deve fare il genitore…

Diritto di Famiglia

Ognuno dei genitori deve fare il genitore: la bigenitorialità nell’affidamento condiviso è essenziale, anche se il figlio è in tenera età.
Di Avv. Michele Aceto – WWW.LEGALEDIFIDUCIA.IT-

Una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione, la ordinanza n. 9764 pubblicata l’8.04.2019, ha con forza e chiarezza fissato il principio che, in caso di affidamento condiviso dei figli minori, la bigenitorialità è un elemento essenziale che deve essere garantito e che il Giudice non può compromettere se non con una adeguata motivazione.
In breve il fatto come ricostruito dalla Cassazione. Sia il Tribunale sia la Corte di Appello disponevano l’affidamento condiviso della figlia minore di tenera età con collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita del padre nei weekend alternati. Ricorre per Cassazione il padre dolendosi del fatto che non fosse prevista per lui una permanenza con la figlia infrasettimanale e una frequentazione tendenzialmente paritetica tale da garantire una assiduità del rapporto genitoriale.

La Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso del padre, con una motivazione condivisibile, fissa con chiarezza i seguenti principi cui deve attenersi il Giudice quando dispone l’affidamento condiviso del figlio minore ancorché egli abbia una tenera età.
1) Come già statuito in precedenti sentenze, nell’interesse superiore del minore va assicurato il rispetto della bigenitorialità, “da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi” ( Cass. 18817/2015 e Cass. 11412/14);
2) Richiamando la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sull’interpretazione dell’art. 8 della CEDU ( Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo) che garantisce per ognuno il rispetto della vita familiare, ricorda che le Autorità Nazionali, nel regolamentare il diritto di visita dei genitori e del minore, devono adottare tutte le misure ragionevolmente idonee per mantenere in modo effettivo il legame tra il genitore e i suoi figli e di rapida attuazione perché il trascorrere del tempo può avere conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra il fanciullo e quello dei genitori che non viva con lui ( cfr. Corte EDU sent. del 09.02.2017, Solarino c. Italia; Corte Edu sent. 23.02.2017 D’Alconzo c. Italia; Corte EDU sent. del 17.11.2015 Bondavelli c. Italia; Corte Edu sent. 29.01.2013 Lombardo c. Italia; Corte EDU 2002 sent. 46544/99 Kutzner c. Germania);
3) Di qui, la Cassazione fissa il principio per cui il Giudice deve adeguatamente motivare sulle ragioni che escludano una frequentazione settimanale del figlio per il genitore non collocatario prevalente che la Corte di appello aveva genericamente indicato in esigenze di gradualità non meglio spiegate, probabilmente legate alla tenera età della figlia, senza invece indicare le ragioni di incapacità e indegnità del padre di prendersi cura della figlia che giustificassero tale esclusione.
4) Infine la Cassazione aggiunge un ulteriore importante aspetto che il Giudice di merito deve adeguatamente valutare: che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva, anche per il genitore collocatario, la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e sana. Quanto da ultimo affermato dalla Suprema Corte potrà senz’altro rilevare ed essere da monito per tutti quei comportamenti posti in essere da un genitore al fine di ostacolare il rapporto genitoriale del figlio con l’altro genitore.

Con questa condivisibile pronuncia, la Corte di Cassazione dà chiare indicazioni ai Giudici di merito affinché nell’affidamento condiviso ciascun genitore possa e debba concretamente ed effettivamente, nell’interesse superiore del figlio minore di qualunque età, anche in fasce, avere una assidua frequentazione anche infrasettimanale nella quotidianità, ivi compresi le fasi del pernotto, in modo da assicurare il diritto del figlio a vivere con entrambi i genitori pienamente e consentire a ciascun genitore di fare il genitore.
Generiche ragioni di gradualità nel tempo o mancanza della frequentazione assidua effettiva, specie ove fondate su apodittici vecchi stereotipi legati alla tenera età del bimbo, e che spesso incidono sulla posizione del padre, si deve ritenere quindi che non supererebbero il vaglio della Corte di Cassazione se non specificamente e adeguatamente motivate.
Come previsto e garantito non solo dalla normativa italiana, ma altresì da quella internazionale vincolante per lo Stato Italiano quale non solo la Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo, ma anche la Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo, il cui superiore e preminente interesse deve essere effettivamente e concretamente tutelato.

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