COVID 19

Comunicazioni di servizio

Cerchiamo di fare chiarezza per i nostri clienti e per tutti i cittadini che necessitano di assistenza legale in questo periodo: secondo il Decreto del presidente del consiglio dei ministri 22 marzo 2020 sono sospese  tutte  le  attività  produttive  industriali  e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e  salvo quanto di seguito  disposto.

Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 che prevedono che:

  • sia attuato il massimo utilizzo da parte delle  imprese  di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere  svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  • siano incentivate le ferie e i  congedi  retribuiti  per  i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla  contrattazione collettiva;
  • siano  sospese  le  attività  dei  reparti  aziendali  non indispensabili alla produzione;
  • assumano protocolli di sicurezza anti-contagio  e,  laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  • siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a  tal  fine  forme  di ammortizzatori sociali;

 

Per tale combinato disposto di norme riteniamo che, sebbene secondo la normativa gli avvocati possano recarsi nei propri studi professionali (senza allungare il percorso casa-lavoro, dotandosi di mascherine e rispettando il limite del metro di distanza), gli stessi debbano, in mancanza di urgenze, prediligere il lavoro agile, rimanendo a casa come il resto della popolazione per non aumentare le possibilità di contagio del virus.

In ogni caso, anche se lo studio dovesse essere aperto, sconsigliamo ai clienti che non ne avessero una reale ed indifferibile urgenza di venire fisicamente allo studio, dal momento che l’esigenza difensiva potrebbe non essere ritenuta “stato di necessità” né tantomeno “comprovata esigenza lavorativa” e quindi potreste incorrere nella contravvenzione penale di cui all’articolo 650 cp (sul punto ha già scritto ottimamente l’Avvocato Andreana Napoleoni), con il rischio del sequestro dell’auto o addirittura, se siete contagiati o in quarantena, nella contestazione dei reati di lesioni, omicidio, strage.

Mandateci piuttosto una mail ai nostri recapiti personali o a info@legaledifiducia.it con l’oggetto dell’incarico ed i documenti a Vostra disposizione, magari abbinandola ad un sms con la dizione urgente, e concordiamo un appuntamento via skype, via zoom, via wa video, in modo che sia possibile vederci e parlarci anche a distanza. Siamo certi di potervi rivedere presto.

I professionisti di Legale di Fiducia

NOTA per i pazienti della Dott.ssa Marina D’ANGELI.

La dottoressa D’ANGELI rimane a disposizione dei pazienti presso lo studio. Si prega di contattarla direttamente per concordare tempi e modalità degli incontri.

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